E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2022 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 89 del 23 febbraio 2022, contenente il regolamento riguardante le modalità di attuazione del “social bonus”.
Con tale regolamento, sono state individuate le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti ed alle società del credito d’imposta denominato “social bonus” (articolo 1 del Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2022).
Il bonus in questione riguarda le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico nel quale operano e dal regime contabile adottato (articolo 2 del Decreto Ministeriale).
Sono ammesse al credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata che siano stati assegnati agli enti del Terzo settore. I beni oggetto degli interventi di recupero devono essere utilizzati dagli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate nel Codice del Terzo settore, con modalità non commerciali (articolo 3 del Decreto Ministeriale).
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 % delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 % se effettuate da enti o società. Il credito d’imposta spettante, inoltre, è riconosciuto nei limiti del 15 % del reddito imponibile per quanto riguarda le persone fisiche, gli enti e le società che non svolgono attività commerciali e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d’impresa (articolo 4 del Decreto Ministeriale).
Secondo quanto stabilito all’articolo 5 del Decreto Ministeriale, il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità. La causale del pagamento deve contenere il riferimento al “social bonus”, all’ente del Terzo settore beneficiario ed all’oggetto dell’erogazione.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono fruire del credito d’imposta a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota non utilizzata nell’anno potrà essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
I soggetti titolari di reddito d’impresa potranno utilizzare il credito d’imposta in compensazione nel modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’importo residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi. Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di fruizione dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando non se ne esaurisce la fruizione.
Il credito d’imposta in questione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione ai fini dell’Irap.
Agli articoli 6, 7, 8 e 9 del Decreto Ministeriale sono indicate le modalità di individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali per le quali può essere riconosciuto il “social bonus”.
Secondo quanto stabilito all’articolo 10 del Decreto Ministeriale, inoltre, gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero che risulteranno essere ammessi dovranno trasmettere, a cadenza trimestrale, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali. Inoltre, a conclusione dei lavori, gli enti stessi dovranno trasmettere il rendiconto finale con copia del certificato di collaudo finale e della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente titolare del progetto con la quale viene attestata la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in ragione dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica.
Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi dovranno inserire nell’apposito portale web gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tutta una serie di informazioni relative al progetto di recupero ammesso, come la descrizione del bene e della sua localizzazione, la descrizione degli interventi previsti e realizzati, gli importi ricevuti mediante le erogazioni liberali, l’ammontare delle spese effettuate con le risorse finanziarie provenienti dalle erogazioni liberali. Gli enti stessi dovranno pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito web le informazioni relative al totale degli importi ricevuti nell’anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese sostenute con tali erogazioni liberali.
Ma le erogazioni liberali ricevute dagli enti, per quali spese possono essere utilizzate? Secondo quanto stabilito all’articolo 11 del Decreto Ministeriale, le spese eleggibili sono le spese di progettazione, studio, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione; le spese per rilievi, accertamenti ed indagini; le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro; le spese per opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto dell’intervento di recupero; le spese per impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi; le spese per il funzionamento del bene, come quelle per le utenze, le spese condominiali, le pulizie, i tributi.
Fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali in denaro potranno essere le Onlus iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano (articolo 14 del Decreto Ministeriale).