L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa all’applicabilità del credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” (articolo 120) in favore di coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico che effettuano interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus.
A presentare un’istanza di interpello è una società che esercita l’attività di tour operator e di gestione di alberghi e ristoranti. La società istante, nel 2020, ha effettuato degli investimenti per l’acquisto di un software dedicato alla gestione alberghiera, di un software dedicato alla gestione dei ristoranti presenti nelle proprie strutture e di software dedicati a potenziare ed ottimizzare le vendite on line di soggiorni e servizi accessori.
Il programma acquistato per la gestione alberghiera consentirà, secondo quanto precisato dall’istante, di evitare sia nell’agenzia di viaggi che si occupa della vendita dei soggiorni, sia nelle reception degli alberghi gestiti dalla società istante, l’afflusso della clientela che potrà prenotare direttamente on line ed effettuare il check in ed il check out a distanza, senza entrare in contatto con il personale al momento dell’arrivo ed al momento della partenza. Il programma consentirà, inoltre, al personale della società istante di lavorare in smart working.
I programmi acquistati nell’ambito della gestione dei ristoranti consentiranno di evitare il contatto tra i camerieri ed i clienti per l’ordinazione dei pasti (l’ordinazione, infatti, potrà essere effettuata autonomamente dai clienti tramite il proprio smartphone), di evitare lo spostamento continuo dei camerieri dalla sala alla cucina per la consegna delle ordinazioni (in quanto esse verranno inviate direttamente da remoto alla cucina), di evitare ai clienti che volessero pranzare o cenare in camera di dover recarsi fisicamente al ristorante dell’albergo per effettuare l’ordinazione o per consumare il pasto (potranno ordinare direttamente on line) e di evitare la continua sanificazione del menù cartaceo dal momento che diventerà digitale e potrà essere scaricato direttamente dal cliente sul proprio smartphone.
Il terzo investimento relativo ai programmi per potenziare ed ottimizzare le vendite on line di pernottamenti ed eventuali servizi accessori ha consentito di trasformare il sito web della società istante in un vero e proprio sito di e-commerce con il quale il cliente può creare on line la propria vacanza, senza doversi recare fisicamente presso l’agenzia di viaggi o le strutture ricettive. I dipendenti della società potranno, anche in questo caso, lavorare in smart working, evitando i contatti di persona con i clienti ed altro personale della società.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’istante di beneficiare del credito d’imposta previsto all’articolo 120 del Decreto “Rilancio”.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 469 dell’8 luglio 2021, ha ricordato che il credito d’imposta previsto all’articolo 120 del Decreto “Rilancio” (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) è riconosciuto nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 Euro.
Il credito d’imposta in questione è riconosciuto per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus, tra i quali rientrano gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni e l’acquisto di arredi di sicurezza. Il credito d’imposta è riconosciuto anche per gli investimenti connessi ad attività innovative, tra i quali sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24 o cedibile, entro il 30 giugno 2021, ad altri soggetti con facoltà di successiva cessione del credito.
Tra i chiarimenti forniti riguardo all’applicazione di tale credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato quello secondo il quale le nozioni di innovazione e sviluppo, indicate con riferimento agli investimenti agevolabili, si riferiscono agli investimenti che consentono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa, siano essi sviluppati internamente o acquisiti dall’esterno. E’ previsto che rientrino negli investimenti agevolabili quelli per l’acquisto di programmi software, di sistemi di videoconferenza e per la sicurezza della connessione e gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa nella modalità dello smart working.
Sono incluse tra le spese agevolabili tutte le spese relative ad interventi effettuati sulle strutture esistenti per le quali si possa dimostrare che il relativo sostenimento sia funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus. Le spese sostenute devono comunque rispettare i criteri di effettività, pertinenza e congruità, considerata la tipologia di attività svolta ed i luoghi in cui essa viene concretamente posta in essere.
Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il primo investimento per l’acquisto del software di gestione alberghiera sia ammissibile al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
Allo stesso modo, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le spese per l’acquisto dei software da utilizzare nei ristoranti della società istante possano essere ritenute ammissibili al credito d’imposta in questione. Non vi rientrano, però, le spese relative all’acquisto di hardware che non risultano parte integrante ed indispensabile per l’uso di tali programmi.
L’Agenzia delle Entrate ha negato, infine, l’ammissibilità al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro del terzo investimento effettuato dalla società istante, destinato all’acquisto di software per ottimizzare la vendita on line dei servizi offerti alla clientela. Si tratta, infatti, di un investimento che non presenta una diretta connessione con le esigenze relative all’emergenza sanitaria e con il rispetto delle linee guida da seguire per la riapertura dei locali aperti al pubblico.
In più, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la possibilità che tali software siano utilizzati dai dipendenti della società istante fuori dalla sede di lavoro, nella modalità dello smart working, è, in questo caso, accessoria ed eventuale.
Non si tratta, quindi, di un investimento indispensabile per garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza, con la conseguenza che non è ritenuto ammissibile al credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio”.