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28 Luglio 2023
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Somme pignorate presso terzi non considerate come parte del “condono”

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Le somme pignorate presso terzi non possono essere considerate come parte del “condono” fiscale, come chiarito il 19 Giugno 2023. Tuttavia, tutti gli importi che l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto a titolo provvisorio per tributi, sanzioni ed interessi possono essere sottratti, a condizione che siano ancora oggetto di contestazione.

Un caso specifico è stato presentato da una società che ha impugnato un avviso di accertamento riguardante le dichiarazioni fiscali Ires, Irap ed Iva relative a un anno di imposta. La controversia è attualmente in corso presso la Corte di cassazione. Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiesto il pagamento delle somme dovute in base alla sentenza favorevole emessa dalla Commissione tributaria regionale attraverso una cartella di pagamento. Successivamente, è stato eseguito un atto di pignoramento presso un istituto bancario, che ha versato l’intero importo delle somme iscritte a ruolo, nonostante l’opposizione della società.

Il caso specifico delle somme pignorate di una società

La società intende definire la controversia in base all’articolo 1 della legge di bilancio 2023, che prevede una definizione agevolata dei contenziosi tributari pendenti. Tuttavia, l’Agenzia precisa che la definizione agevolata si applica solo alle somme ancora in contestazione alla data del 1° gennaio 2023. Gli importi già versati durante il procedimento di contenzioso possono essere scomputati da quelli dovuti per la definizione agevolata. Non verranno rimborsati anche se superano l’importo richiesto per la definizione. Nella risposta n. 349 del 19 giugno 2023.

La circolare n. 6/2019 specifica che possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell’Agenzia delle Entrate pagati in via provvisoria. Come tributi, sanzioni amministrative e interessi, a condizione che siano ancora oggetto di contestazione nel contenzioso da definire.

In conclusione, nel caso in cui si acceda alla definizione agevolata dei giudizi tributari e si effettuino i pagamenti nei tempi e modi stabiliti dalla legge. Non è possibile ottenere il rimborso degli importi versati dal terzo pignorato. Anche se il pagamento è stato eseguito contro la volontà della società, non ha rilevanza giuridica. L’ordinamento prevede strumenti specifici per richiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto di pignoramento in caso di contestazione. Tuttavia, nel caso specifico, la contribuente non ha presentato tale richiesta di sospensione.

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