string(14) "sidebar attiva"
Altre Novità
Scritto da:
13 Ottobre 2023
4 Minuti di lettura

Sorte delle sanzioni definizione agevolata liti fiscali

Scarica il pdf

Se una società è coinvolta in procedimenti amichevoli relativi a imposte e non ha ancora effettuato i pagamenti, le sanzioni connesse ai rilievi effettuati dall’Agenzia delle Entrate in materia di transfer pricing non possono essere ridotte in conformità con la recente legge di bilancio. Questo perché le sanzioni sono legate a imposte che non sono state versate.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito questa posizione nella sua risposta n. 437 del 26 settembre 2023 a una società. La società aveva sostenuto che, nonostante non ci fossero più controversie riguardo all’imposta nell’ambito delle questioni di transfer pricing, il pagamento degli importi dovuti per la definizione delle imposte avrebbe dovuto comportare anche la definizione delle sanzioni collegate, senza richiedere ulteriori pagamenti per le sanzioni.

Sorte sanzioni: il caso specifico

L’Agenzia ha argomentato la sua posizione facendo riferimento alla legge 197/2022, in particolare al comma 191. Secondo questa disposizione, le controversie che riguardano solo le sanzioni non legate all’imposta possono essere risolte pagando il 15% del valore della controversia. Questo in caso di vittoria dell’azienda nel processo giurisdizionale finale. In tutti gli altri casi, il pagamento richiesto è del 40%. Tuttavia, se il contribuente ha già risolto la questione dell’imposta in una forma diversa dalla definizione agevolata, non è tenuto a pagare ulteriori importi per le sanzioni.

In questo caso, l’Agenzia ha sottolineato che, poiché la sanzione relativa ai rilievi di transfer pricing non rientra tra quelle definibili in base al comma 191, non può essere ridotta secondo le nuove disposizioni di definizione agevolata. Questo perché la sanzione è collegata a un’entità fiscale che è oggetto di una procedura amichevole tra Stati e non è stata pagata.

L’Agenzia ha basato la sua posizione anche su una circolare precedente, la n. 6/2019, che stabilisce che per le controversie che riguardano solo le sanzioni legate all’imposta. È necessario verificare se gli importi relativi siano stati pagati o definiti in altre forme. Se ciò è avvenuto, la controversia può essere risolta senza ulteriori pagamenti.

Pertanto, la società coinvolta in questo caso ha l’opzione di rinunciare alla procedura amichevole in corso e procedere al pagamento dell’imposta. Per risolvere il problema delle sanzioni correlate ai rilievi sul transfer pricing, poiché il pagamento delle altre imposte non porterà automaticamente alla riduzione delle sanzioni.

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto