Il 15 novembre 2023, l’ente bilaterale ha comunicato che il sostituto d’imposta non deve effettuare alcuna trattenuta sulle sovvenzioni erogate, a condizione che tali somme siano straordinarie ed esclusivamente di natura assistenziale, non configurabili come reddito sostitutivo.
In sintesi, la risposta n. 462 del 15 novembre 2023 specifica che i contributi in misura fissa, erogati dall’ente bilaterale per scopi assistenziali ai propri iscritti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non sono soggetti a ritenuta d’acconto, secondo l’articolo 6 del Tuir.
Ente bilaterale: erogazione contributi una tantum
L’ente bilaterale, nell’ambito delle prestazioni previste dal “Regolamento prestazioni di welfare territoriale 2023 per i lavoratori”, intende erogare un “Contributo per malattia di lunga durata” e un “Bonus straordinario Covid-19”, entrambi in misura fissa e una tantum. La distribuzione avverrà in base all’ordine cronologico delle richieste dei lavoratori, con criteri specifici stabiliti nel Regolamento e fino all’esaurimento del budget disponibile.
La questione centrale è se il sostituto d’imposta debba applicare la ritenuta d’acconto sull’erogazione di tali contributi. Secondo l’ente bilaterale, trattandosi di contributi che non sostituiscono redditi e che non concorrono alla formazione dell’imponibile, la risposta n. 24/2018 afferma che gli importi erogati non sono tassati come sostitutivi di redditi.
Inoltre, la risposta n. 395/2020 dell’Agenzia delle entrate specifica che la sovvenzione una tantum, indipendente dalla normale retribuzione e non sostitutiva di altro reddito previsto dall’articolo 6 del Tuir, non è imponibile. La circolare n. 20/2011 aggiunge che i contributi erogati per danni da calamità naturali non rientrano in alcuna categoria di reddito, poiché hanno natura assistenziale.
L’Agenzia conclude che i contributi straordinari erogati dall’ente bilaterale per scopi assistenziali, in misura fissa e una tantum, non rientrano in alcuna categoria reddituale dell’articolo 6 del Tuir. Di conseguenza, non è applicabile la ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del Dpr n. 600/1973.