Se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga direttamente le spese sanitarie per conto di un suo iscritto. I contributi versati al fondo non sono deducibili dal reddito, l’iscritto può dedurre tali spese seguendo il principio della “cassa”, ovvero nel periodo in cui il Fondo le ha pagate alla struttura sanitaria. Questa precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 43 del 15 febbraio 2024, a seguito di un’istanza di interpello.
Richiesta di deducibilità delle spese sanitarie di un erede
La richiesta è stata avanzata dalla coniuge erede di una persona iscritta a un fondo sanitario per dirigenti aziendali. Per il richiedente i contributi versati non erano deducibili dal reddito complessivo. L’anno successivo alla morte, il Fondo ha pagato direttamente a una struttura sanitaria una fattura intestata al defunto, relativa a prestazioni sanitarie ricevute nell’anno precedente.
La risposta dell’Agenzia è negativa. Si è spiegato che le spese mediche possono essere detratte dal reddito complessivo solo se effettivamente sostenute e quindi a carico del contribuente.
Secondo la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, si considerano spese a carico anche quelle rimborsate. Oppure direttamente sostenute da assicurazioni, a seguito di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente, per i quali non spetta alcun beneficio.
Spese mediche indicate nella dichiarazione dei redditi
Le spese devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono state effettivamente sostenute (principio della “cassa”). Le quali devono essere debitamente documentate, anche se sostenute in un periodo diverso da quello in cui la prestazione è stata resa.
La risoluzione n. 167/E del 25 novembre 2005 ha chiarito che la detrazione delle spese spetta anche se pagate direttamente dalla struttura sanitaria da un fondo, in nome e per conto dell’iscritto.
Dunque, poiché i contributi versati al Fondo non sono deducibili dal reddito complessivo, le spese mediche pagate direttamente dal Fondo sono detraibili secondo il principio della “cassa”. Pertanto, non possono essere detratte nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del defunto, relativa all’anno precedente al loro sostenimento.