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26 Luglio 2014

Stock option su azioni estere: le regole da osservare riguardo alla compilazione del quadro RW

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 73 del 25 luglio 2014, ha fornito diversi chiarimenti riguardo alle modalità di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi con riferimento alle stock option sulle azioni estere.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, a partire dal periodo d’imposta 2013, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, devono compilare il modello RW della dichiarazione annuale dei redditi per assolvere agli obblighi sia di monitoraggio fiscale, sia di liquidazione dell’IVAFE e dell’IVIE.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, richiamato la propria Circolare del dicembre 2013 nella quale era stato precisato che le stock option su azioni estere, ossia i diritti offerti ai lavoratori dipendenti in virtù dei quali è possibile acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale intrattengono il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti, non devono essere indicate nel quadro RW fino a quando non sia trascorso il periodo di tempo nel quale l’assegnatario non può esercitare il diritto. Tale periodo di tempo viene detto “vesting period” ed è il periodo nel quale il diritto attribuito al lavoratore rimane assoggettato ad una sorta di condizione sospensiva.

Inoltre, trascorso tale periodo, le stock option devono essere indicate nel quadro RW soltanto qualora, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Infatti, l’Agenzia delle Entrate riconosce che soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un “valore” all’estero.

Come già indicato nella richiamata Circolare del dicembre 2013, nel quadro RW dovranno essere indicati, come “valore iniziale“, il prezzo di esercizio previsto nel piano di assegnazione e, come “valore finale“, il valore corrente del sottostante al termine del periodo d’imposta.

Qualora i diritti di opzione siano cedibili, inoltre, devono comunque essere indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, anche se ancora nel periodo nel quale non possono essere esercitati. Sono, inoltre, assoggettati all’IVAFE.

Nella Circolare del 25 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stock option non cedibili con clausola “Exercise and sell”, qualora siano esercitate al termine del “vesting period” e le azioni siano vendute nel periodo d’imposta, non devono essere indicate nel quadro RW e non sono neanche assoggettate all’IVAFE (in quanto non cedibili).

Devono, invece, essere sempre indicate nel quadro RW, sia ai fini del monitoraggio fiscale, che ai fini dell’applicazione dell’IVAFE, le azioni estere acquisite a seguito dell’esercizio delle stock option, anche se siano state cedute, in tutto o in parte, contestualmente all’esercizio delle stock option medesime.

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