Con la Circolare n. 11 del 22 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla nuova disciplina introdotta con il Decreto “Sostegni” del marzo del 2021 in merito alla definizione dei carichi di importo ridotto affidati all’Agente della riscossione (il cosiddetto “Stralcio”).
Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina, l’articolo 4 del Decreto “Sostegni” prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Legge) fino a 5.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
La disciplina in questione riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico o privato, che sia ricorso al sistema di riscossione a mezzo ruolo, esclusi i debiti che sono espressamente esclusi dal comma 9 dell’articolo 4 del Decreto “Sostegni”. In particolare, la disciplina dello Stralcio non trova applicazione con riferimento alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute in seguito a provvedimenti e sentenze penali di condanna; alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni del Consiglio dell’Unione Europea del 2007 e del 2014; all’Iva riscossa all’importazione.
E’ precisato che i debiti residui sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre non devono essere considerati nel calcolo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese per la procedura. Il limite dei 5.000 Euro è determinato con riferimento agli importi dei singoli carichi contenuti nella cartella di pagamento e non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento.
Rientrano nella disciplina dello Stralcio anche i carichi che originariamente erano di importo superiore a 5.000 Euro, ma che, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, alla data del 23 marzo 2021 risultavano essere sotto la soglia dei 5.000 Euro. Ciò che rileva, inoltre, non è la data di notifica della cartella di pagamento, ma la data di affidamento del carico all’Agente della riscossione.
Fino al 31 ottobre 2021, per tutti i debiti che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina in questione, sono sospese le attività di riscossione ed i relativi termini di prescrizione.
Le somme pagate prima dell’annullamento automatico non possono essere comunque oggetto di rimborso.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione soggettivo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i debiti che possono essere oggetto della nuova procedura di definizione devono riferirsi a persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 Euro ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 Euro. Al secondo paragrafo della Circolare sono inseriti alcuni chiarimenti in merito.
Inoltre, al terzo paragrafo della Circolare, l’Agenzia delle Entrate precisa la procedura di riconoscimento dei debiti che possono essere oggetto dello Stralcio. L’annullamento dei debiti opera alla data del 31 ottobre 2021 per tutti i soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle Entrate (in quanto non si riferiscono a soggetti che hanno conseguito redditi imponibili superiori ai limiti previsti dalla normativa). Più in particolare, entro il 20 agosto 2021 l’Agente della riscossione ha trasmesso l’elenco dei codici fiscali dei soggetti ammissibili allo Stralcio ed entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate segnala i codici fiscali dei soggetti che restano fuori dall’ambito di applicazione dello Stralcio per superamento del requisito reddituale.
L’Agente della riscossione provvede autonomamente allo Stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente. Ai fini del discarico conseguente all’annullamento dei debiti, poi, l’Agente della riscossione trasmette agli enti creditori interessati, entro il 30 novembre 2021, l’elenco delle quote annullate. Un inserimento erroneo delle quote può essere rilevato dall’ente creditore entro sei mesi dalla ricezione dell’elenco.
L’Agente della riscossione, entro il 15 novembre 2021, presenta al Ministero dell’Economia e delle Finanze la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento e delle spese per le procedure esecutive relative alle quote annullate per effetto dello Stralcio. Il rimborso è poi effettuato in due rate: la prima rata di ammontare non inferiore al 70 % del totale con scadenza al 31 dicembre 2021; la seconda rata per l’ammontare residuo con scadenza al 30 giugno 2022.