Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025
Nuovi chiarimenti in tema di sconto in fattura e cessione del credito
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte (n. 106 e 107) che forniscono ulteriori precisazioni in merito all’applicazione delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito) nei casi di subappalto e presenza di più interventi agevolabili.
Queste precisazioni si inseriscono nel quadro normativo introdotto con l’art. 1, comma 5, del Decreto-Legge n. 39/2024, che ha ulteriormente ristretto la possibilità di applicare queste opzioni.
Contesto normativo: dall’origine alle attuali restrizioni
Le origini: il Decreto Rilancio
L’articolo 121 del Decreto Rilancio ha introdotto per il periodo 2020-2024 la possibilità, in alternativa alla detrazione fiscale, di optare per:
- lo sconto in fattura
- la cessione del credito
Queste opzioni erano valide per numerosi interventi edilizi, come ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici.
Le prime limitazioni: Decreto-Legge n. 11/2023
A partire dal 17 febbraio 2023, tali opzioni sono state limitate. Tuttavia, sono previste eccezioni per i lavori:
- con CILA presentata prima di tale data
- insieme alla delibera assembleare e CILA (per i condomìni)
- con istanza per il titolo abilitativo (in caso di demolizione e ricostruzione)
Ulteriore stretta: Decreto-Legge n. 39/2024
Dal 30 marzo 2024, anche in presenza dei requisiti sopra elencati, le opzioni non sono ammesse se entro tale data non sono state sostenute spese effettive, documentate da fattura, per lavori materialmente eseguiti.
Risposta n. 106: subappalti e stato di avanzamento lavori
Una società ha chiesto se, in assenza di fatture emesse dal general contractor al condominio (ma con fatture emesse da subappaltatori), fosse comunque possibile usufruire dello sconto in fattura. Qui si può leggere il testo della risposta n.106/25.
Chiarimenti dell’Agenzia sui subappalti e gli interventi multipli:
- Materialità dei lavori – I “lavori già effettuati” devono essere interventi edilizi eseguiti, non semplici attività preliminari o professionali.
- Documentazione del rapporto economico – È possibile esercitare l’opzione se i pagamenti ai subappaltatori sono avvenuti e sono tracciabili, anche in assenza di fatture emesse al condominio da parte del general contractor.
- Pagamenti rilevanti – Anche se lo stato di avanzamento lavori contrattuale non è stato raggiunto, il pagamento per lavori effettivamente eseguiti prima del 30 marzo 2024 consente l’applicazione dell’opzione, purché tutto sia documentato.
Subappalti e interventi multipli con titolazione unitaria
Il secondo caso riguarda una società che ha sottoscritto un contratto per demolizione e ricostruzione, comprendente:
- interventi Superbonus Sisma 110%
- interventi agevolabili con bonus “minori”
Il titolo abilitativo era unico e copriva tutti gli interventi. Alla data del 30 marzo 2024, risultavano sostenute solo le spese relative al Superbonus, poiché gli altri lavori tecnicamente potevano iniziare solo dopo. Qui il testo della risposta n. 107/2025.
Conclusioni dell’Agenzia:
- La deroga al blocco può estendersi anche ai bonus minori.
- Fondamentale è che gli interventi siano previsti nello stesso titolo abilitativo e che le spese siano successivamente documentate con fatture.
- La sequenza tecnica dei lavori è rilevante: se alcuni interventi devono iniziare dopo altri per ragioni costruttive, ciò non compromette la possibilità di applicare le agevolazioni, purché i requisiti siano rispettati.
Queste risposte dell’Agenzia chiariscono che:
- La condizione chiave è l’effettiva esecuzione e pagamento (documentato) di lavori entro il 30 marzo 2024.
- I rapporti tra subappaltatori, general contractor e committente finale devono essere tracciabili.
- I lavori coperti da un unico titolo abilitativo possono beneficiare delle opzioni, anche se avviati in fasi diverse.