La Circolare n. 13 del giugno 2023, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti sulle ultime modifiche introdotte nel quadro del Superbonus 2023 dal decreto “Aiuti-quater”. Dalla legge di bilancio 2023 e dal Decreto n. 11/2023 (“Decreto Cessioni”). Una delle principali novità è che la scadenza per beneficiare del Superbonus per gli interventi effettuati su unità unifamiliari è stata spostata dal 31 marzo al 30 settembre 2023. Tuttavia, questa proroga si applica solo se entro il 30 settembre 2022 è stato completato almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Secondo la circolare, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-quater”, l’articolo 119 del decreto “Rilancio” prevede che il Superbonus. Per quanto riguarda gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche che non svolgono attività di impresa, arti o professioni, nonché dalle organizzazioni non profit, spetti nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023.
Eccezioni di non applicazione su diversi edifici con Superbonus 2023
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la legge di bilancio 2023 ha stabilito che le suddette modifiche non si applicano agli interventi:
- Diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). Per i quali è presentata entro il 25 novembre 2022.
- Effettuati dai condomini, per i quali la CILA è presentata entro il 31 dicembre 2022. Delibera assembleare che approva i lavori sia stata adottata entro il 18 novembre 2022.
- Effettuati dai condomini, per i quali la CILA è presentata entro il 25 novembre 2022. Delibera assembleare che approva i lavori sia stata adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.
- Che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali è presentata la domanda per il titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022.
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Nel rispetto di tali condizioni, si continuano ad applicare le disposizioni precedenti contenute nell’articolo 119, comma 8-bis. Con una detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nel 2024 e del 65% per quelle sostenute nel 2025.
Come verificare le condizioni per il Superbonus 2023
Secondo la circolare, il rispetto di tali condizioni deve essere verificato solo per gli interventi principali, e gli stessi principi si applicano anche agli interventi dipendenti.
Inoltre, la presentazione di un progetto modificato rispetto alla CILA. Ad esempio, modifiche all’impresa costruttrice o al committente dei lavori, o l’implementazione di interventi non previsti nella CILA originale. Una eventuale nuova delibera assembleare che approva tale variante non influiscono sul rispetto dei termini stabiliti.
Oltre alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023, la circolare include l’aggiunta del comma 7-bis all’articolo 119. Questo estende l’applicazione della detrazione prevista dal comma 5 anche agli impianti fotovoltaici installati da:
- organizzazioni non profit,
- associazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale in aree
- strutture non direttamente collegate agli edifici in cui sono effettuati gli interventi principali ammissibili al Superbonus.
Tuttavia, queste installazioni aggiuntive devono trovarsi all’interno di centri storici soggetti a vincoli.
Inoltre, il decreto “Aiuti-quater” ha modificato il comma 8-ter dell’articolo 119 aggiungendo un periodo ulteriore che prevede una proroga della detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi identificati dal comma 10-bis dell’articolo 119, effettuati da organizzazioni non profit, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che svolgono attività di servizi socio-sanitari e assistenziali.
Decreto 11/2023 e Superbonus 2023
Infine, come spiegato nella circolare, il Decreto n. 11/2023 ha introdotto una disposizione interpretativa del comma 10-bis dell’articolo 119, secondo la quale tutti i requisiti previsti dal suddetto comma devono essere soddisfatti sin dall’avvio dei lavori.
Se precedente, dalla data di sostenimento delle spese, e devono persistere fino alla fine dell’ultimo periodo di imposta in cui vengono richieste le quote annuali di detrazione.
Inoltre, è previsto che il requisito di non percepire compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non profit. Anche delle associazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale sia considerato soddisfatto se, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, si dimostra, con qualsiasi mezzo di prova o con una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000, che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, o li hanno rifiutati o restituiti.