Un’associazione senza fini di lucro (Onlus) che si dedica a servizi sociosanitari e assistenziali, e in cui i membri del consiglio di amministrazione non ricevono alcun compenso o indennità, può beneficiare di un vantaggioso trattamento fiscale per interventi di risparmio energetico su immobili di sua proprietà, inclusi quelli classificati nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Questo trattamento è regolato dal comma 10-bis dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020, noto come “Superbonus”, a condizione che sia rispettato il titolo di possesso stabilito dalla normativa.
Se l’immobile usato dalla Onlus è del comune
Tuttavia, se l’immobile è detenuto tramite una concessione comunale e non attraverso uno dei titoli indicati dalla legge, l’associazione dovrà seguire le procedure fiscali ordinarie, come specificato nel comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto sopracitato.
È stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che le attività di assistenza sanitaria e sociale, comprese quelle strettamente connesse alle attività istituzionali, non precludono l’applicazione del trattamento agevolato, purché l’associazione rispetti i requisiti di possesso degli immobili e le altre condizioni stabilite per il Superbonus.
Inoltre, l’Agenzia ha precisato che l’interpretazione della norma include anche le attività direttamente collegate a quelle istituzionali e quelle accessorie che integrano le prime, come previsto dall’articolo 10, comma 5 del Decreto Legislativo n. 460/1997.
Benefici fiscali per gli immobili usati dalle Onlus
In sintesi, l’Onlus potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico sugli immobili in cui svolge le sue attività, a patto che sia rispettato il titolo di possesso previsto dalla legge e le altre condizioni stabilite per il Superbonus. Per gli immobili detenuti tramite concessione comunale, dovranno essere seguite le procedure fiscali ordinarie.
È importante sottolineare che le agevolazioni fiscali sono riservate esclusivamente alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps) che operano nel settore dei servizi sociosanitari e assistenziali, e solo se i membri del consiglio di amministrazione non ricevono alcun tipo di compenso o indennità. Questo requisito è fondamentale per accedere al trattamento agevolato e mira a garantire l’effettivo reinvestimento delle risorse nell’attività sociale e assistenziale.
Classificazione degli immobili agevolabili
Per quanto riguarda gli interventi agevolabili, devono riguardare esclusivamente gli edifici classificati nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Questi interventi devono essere effettuati su immobili detenuti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito anteriormente al 1° giugno 2021. Questa data rappresenta il termine di riferimento per stabilire la validità del titolo di possesso e quindi l’ammissibilità alle agevolazioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, per il calcolo del limite di spesa ammesso al Superbonus, si tiene conto della superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi, rapportata alla superficie media di una unità abitativa immobiliare. Questo calcolo viene effettuato secondo i criteri stabiliti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (Omi) per garantire uniformità e correttezza nell’applicazione della normativa.
Infine, è importante evidenziare che le attività svolte dalle Onlus, comprese quelle direttamente connesse alle attività istituzionali e quelle accessorie, devono essere in linea con gli obiettivi statutari dell’organizzazione e devono contribuire al perseguimento della missione sociale e assistenziale. Solo in questo modo l’organizzazione potrà beneficiare pienamente delle agevolazioni fiscali previste, assicurando al contempo il massimo impatto sociale e il corretto utilizzo delle risorse a disposizione.