L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo all’invio tardivo delle fatture.
In particolare, il contribuente istante ha rappresentato di aver certificato dei servizi resi attraverso delle fatture immediate del 31 dicembre 2019 che ha poi trasmesso al Sistema di Interscambio il 13 gennaio 2020 e, quindi, oltre i dodici giorni successivi, ma tenendo conto che il 12 gennaio 2020 era un giorno festivo. Il quesito riguarda la sanzionabilità del suo comportamento.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 129 del 14 maggio 2020, ha riepilogato le regole in materia.
Prima di tutto, la fattura emessa deve contenere l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto il corrispettivo, se differente dalla data di emissione della fattura.
La fattura può essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Questa regola vale anche per le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio. In questo caso, la data indicata nel documento sarà la data dell’operazione, mentre la data di emissione verrà valorizzata direttamente dal Sistema di Interscambio al momento della trasmissione del file del documento al sistema.
La mancata o tardiva emissione della fattura è sanzionata. In particolare, è prevista:
- una sanzione tra il 90 ed il 180 % dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un importo minimo di 500 Euro;
- una sanzione da 250 Euro a 2.000 Euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- una sanzione tra il 5 ed il 10 % dei corrispettivi non documentati nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad Iva o soggette all’inversione contabile. Quando, però, la violazione non rileva nemmeno ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da 250 Euro a 2.000 Euro.
L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che l’obbligo di emissione della fattura non rientra tra gli adempimenti ai quali si applica la regola secondo la quale i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo. Questa regola, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura è qualcosa che riguarda la controparte contrattuale e che permette a quest’ultima di esercitare alcuni diritti di rilevanza fiscale, ossia la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate per il caso specifico è che la circostanza che la fattura immediata sia stata emessa oltre dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione è sanzionabile. Dal momento che la fattura è stata emessa comunque entro i termini della liquidazione periodica, sarà applicabile la sanzione da 250 Euro a 2.000 Euro, salva la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.