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16 Aprile 2021

Terreni agricoli destinati all’imboschimento: le agevolazioni in caso di acquisto

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Arrivano chiarimenti riguardo al trattamento agevolativo previsto dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 con riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli adibiti all’imboschimento.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’acquisto di due terreni agricoli, individuati catastalmente come “seminativi” e che, a seguito di un lungo periodo di abbandono, hanno assunto la morfologia di boschi, riconosciuta anche dal Piano di assetto del territorio intercomunale.

Il contribuente istante che ha acquistato questi terreni si chiede se, per tale trasferimento, può accedere al trattamento agevolativo previsto all’articolo 51, comma 1-ter del Decreto Legge n. 104 del 2020 per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli adibiti all’imboschimento. L’istante ha precisato che, nell’atto di trasferimento, fornirà una dichiarazione scritta nella quale indicherà la creazione di un vincolo specifico relativo al mantenimento a bosco di tale aree per trenta anni e nella quale si impegnerà ad effettuare, entro dodici mesi dal rogito, un intervento di riqualificazione che garantisca l’incremento della biodiversità ed una densità di almeno 250 alberi per ettaro, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia ai fini del riconoscimento del trattamento agevolativo.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 233 del 9 aprile 2021, ha ricordato che la disciplina in questione prevede delle agevolazioni per l’acquisto di terreni agricoli destinati all’imboschimento. In particolare, l’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei terreni agricoli è ridotta all’1 % per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento.

Per poter beneficiare di tale agevolazione, l’acquirente deve rendere, all’atto di acquisto, una dichiarazione di destinazione del terreno all’imboschimento. L’acquirente deve anche impegnarsi a mantenere tale destinazione per un periodo non inferiore a 30 anni ed a procedere ad un intervento di piantumazione entro 12 mesi dall’acquisto, mantenendo una densità di almeno 250 alberi ad ettaro.

L’agevolazione trova applicazione anche nel caso in cui l’acquirente del terreno sia una persona fisica non coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Deve trattarsi, inoltre, di acquisto di terreni agricoli. La destinazione a terreno agricolo deve risultare dagli strumenti urbanistici vigenti. Non rileva, infatti, la destinazione di fatto del terreno all’uso agricolo.

Riguardo al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’istante, per l’atto di acquisto di terreni agricoli descritto nell’istanza di interpello, potrà accedere al trattamento agevolativo in questione, purché siano rispettati tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa e purché l’atto di trasferimento sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2020, ossia entro la data di scadenza di tale trattamento di favore.

Il contribuente istante dovrà comunque essere in grado di mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria idonea documentazione che dimostri che l’intervento di riqualificazione, con pulizia, piantumazione sostitutiva e nuova piantumazione, sia stato realizzato entro 12 mesi dalla data dell’atto di acquisto dei terreni.

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