L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 77 del 22 dicembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito ai terreni venduti dall’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), evidenziando le disposizioni fiscali applicabili.
Nel caso di vendite fondiarie con l’Ismea, la registrazione di un’ipoteca legale come garanzia per il pagamento rateale del prezzo del terreno da parte di giovani imprenditori agricoli è soggetta all’imposta ipotecaria proporzionale del 2%. La norma agevolativa, specificamente l’articolo 13, comma 4-quater del Dl n. 19/2016, consente il pagamento rateale del prezzo con l’apposizione di ipoteca legale. Tuttavia, è importante notare che, in questo contesto, non si applica l’imposta ipotecaria fissa prevista dall’articolo 2, comma 4-bis del Dl n. 194/2009.
Trattamento fiscale su iscrizione di ipoteca dei terreni Ismea
La risoluzione è una risposta a quesiti formulati riguardo al trattamento fiscale corretto relativo all’iscrizione di ipoteca legale nell’ambito della normativa che regola la vendita di terreni da parte dell’Ismea. In particolare, si è chiarito che l’imposta ipotecaria proporzionale al 2% è la misura applicabile in caso di ipoteca legale a garanzia di pagamenti rateali.
La seconda questione sollevata riguarda l’esonero da oneri per l’Ismea in relazione alle iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di sua proprietà. L’Agenzia ha chiarito che l’espressione “senza oneri per lo stesso” nel contesto normativo significa che l’Ismea è esentata da qualsiasi tributo nel caso in cui richieda la cancellazione di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, conformemente all’articolo 1523 del codice civile.