Nonostante siano classificati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, i tirocini retribuiti non beneficiano delle agevolazioni fiscali riservate ai lavoratori rimpatriati, poiché collegati alla formazione e non a un’attività lavorativa. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 152/2024.
Caso specifico dei tirocini retribuiti di un rimpatriato
Il caso riguarda un cittadino italiano che, dopo aver lavorato in Germania tra maggio 2020 e agosto 2023, si è iscritto a un master in Italia (da settembre 2023 a metà aprile 2024), durante il quale ha svolto un tirocinio retribuito promosso dall’università. Egli ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se potesse accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147/2015, noto come Decreto Internazionalizzazione.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia ha inizialmente fornito un inquadramento normativo sul regime agevolativo per i lavoratori impatriati. Tale regime riconosce benefici fiscali a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia e si impegnano a risiedervi per almeno due anni, a patto che non fossero residenti in Italia nei due anni fiscali precedenti e svolgano prevalentemente la loro attività lavorativa sul territorio italiano. Le agevolazioni durano cinque anni, a partire dall’anno in cui si trasferisce la residenza in Italia (articolo 16, comma 3, Dlgs n. 147/2015).
Agevolazioni da lavoro dipendente
L’Agenzia ha richiamato diverse prassi interpretative, tra cui la circolare n. 33/E del 2020, che stabilisce che possono beneficiare delle agevolazioni i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi da lavoro autonomo derivanti da arti e professioni svolti in Italia. Tuttavia, tali redditi devono derivare da attività lavorative svolte prevalentemente nel territorio italiano.
Tempistiche per le agevolazioni
La circolare chiarisce che anche i redditi da attività lavorative iniziate successivamente al rientro in Italia possono essere agevolati, purché siano entro il periodo agevolabile di cinque anni e siano collegati al trasferimento della residenza. La circolare n. 17/E del 2017 aveva inoltre specificato che si può beneficiare del regime agevolato anche se il trasferimento precede l’inizio dell’attività lavorativa, a condizione che vi sia un legame tra il rientro e l’avvio del nuovo lavoro.
Nel caso in esame, l’Agenzia ha rilevato che il soggetto non è rientrato in Italia per avviare un’attività lavorativa, bensì per seguire un master, il quale prevede tirocini a completamento del percorso formativo. Poiché il regime agevolativo è destinato ai redditi derivanti da attività lavorative e non formative, l’Agenzia ha concluso che l’istante non può beneficiare dell’agevolazione fiscale per le somme percepite a seguito del tirocinio.