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15 Novembre 2024
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Documentazione del transfer pricing e normative locali

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La documentazione relativa al transfer pricing a livello nazionale, in base alle linee guida OCSE, deve essere predisposta nella lingua stabilita dalle normative locali di ciascun Paese. Nel contesto italiano, la cosiddetta “Documentazione Nazionale” (o “Local file”) deve obbligatoriamente essere redatta in italiano, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 174 del 21 agosto 2024.

Caso specifico di transfer pricing

Questa risposta si riferisce al caso di una multinazionale soggetta alla normativa sul transfer pricing (secondo l’art. 110, comma 7, del TUIR), che ha predisposto sia il “Master file” che la “Documentazione Nazionale” in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 360494 del 23 novembre 2020. Nonostante la documentazione fosse inizialmente redatta in inglese, la multinazionale ha dovuto provvedere alla sua traduzione in italiano per ottemperare ai requisiti di legge, sostenendo così costi di traduzione aggiuntivi. La società ha quindi chiesto se potesse presentare la Documentazione Nazionale in inglese, come il Master file.

Risposta dell’Agenzia

In risposta, l’Agenzia ha precisato che l’articolo 1, comma 6, del Dlgs n. 471/97 (modificato dal Dlgs n. 158/2015) stabilisce che, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento, non si applicano sanzioni se il contribuente fornisce, durante l’istruttoria, documentazione che rispetti il principio di libera concorrenza e conforme alle disposizioni del citato Provvedimento.

L’Agenzia evidenzia che, sebbene non sussista un obbligo per il contribuente di produrre tale documentazione, vi è un onere qualora egli decida di fornire spontaneamente questa documentazione, che lo esonera da sanzioni. Il decreto ministeriale del 14 maggio 2018 (art. 8, comma 1) richiama inoltre il Provvedimento del 2020, specificando che la documentazione conforme deve comprendere un “Master file” e una “Documentazione Nazionale”.

Documenti di transfer pricing per l’Italia in italiano

Quanto alla lingua, il Provvedimento prevede che entrambi i documenti debbano essere in italiano, con la sola eccezione del Master file, che può essere presentato in inglese. Questo allineamento alle linee guida OCSE (capitolo 5, paragrafo 5.39) avverte che l’uso della lingua locale potrebbe comportare oneri di traduzione, ma la scelta della lingua della documentazione rimane nelle mani delle singole legislazioni nazionali.

L’Agenzia, infine, chiarisce che la Circolare n. 15 del 2021, pur permettendo la presentazione degli allegati alla Documentazione Nazionale in altre lingue, non implica che il documento principale possa essere redatto in una lingua diversa dall’italiano. Nemmeno l’adesione al regime di adempimento collaborativo consente al contribuente di derogare a questo specifico obbligo linguistico.

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la “Documentazione Nazionale” relativa al transfer pricing deve obbligatoriamente essere presentata in lingua italiana.

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