Indicazioni operative dell’Agenzia sull’adempimento, esteso ai prestatori di servizi in valuta virtuale e a quelli di portafoglio digitale, e sul set di dati da inviare.
Comunicazioni di trasferimenti esteri
Con il provvedimento del 9 maggio 2024, firmato dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, l’Amministrazione finanziaria ha esteso l’obbligo di comunicazione, ai fini del monitoraggio fiscale, alle transazioni da o verso l’estero di importo pari o superiore a 5mila euro, includendo i prestatori di servizi in valuta virtuale e di portafoglio digitale. È stato anche definito il set informativo da trasmettere alle Entrate.
Monitoraggio fiscale dei trasferimenti esteri
Il provvedimento adegua le disposizioni attuative dell’articolo 1 del Dl n. 167/1990, riguardante la rilevazione fiscale dei trasferimenti di mezzi di pagamento da e per l’estero. Questa norma è stata aggiornata dalla legge di Bilancio 2023, che ha incluso le cripto-attività e i prestatori di servizi di portafoglio digitale tra gli obbligati al monitoraggio fiscale.
L’obbligo di comunicazione si applica ai trasferimenti di contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito e qualsiasi altro strumento che consenta il trasferimento di valori, anche telematicamente (articolo 1, comma 2, lettera s), Dlgs n. 231/2007), inclusi movimenti di valute virtuali e cripto-attività (articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir).
Dati per la comunicazione
Secondo il provvedimento odierno, le informazioni da comunicare includono:
- Data, causale, importo e tipologia dell’operazione, inclusi i mezzi di pagamento utilizzati
- Eventuale rapporto continuativo movimentato e relativa data di instaurazione
- Dati identificativi (compreso lo stato estero di residenza anagrafica). Le persone fisiche, enti non commerciali o società che dispongono l’ordine di pagamento e i dati dei destinatari dell’ordine di accreditamento
- Per specifiche tipologie di operazioni identificate con apposita tabella (Allegato 5). Dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, incluso lo stato estero di provenienza dei fondi
Le causali per la comunicazione sono indicate nella “Tabella Causali Analitiche” dell’Allegato 5.
I dati devono essere trasmessi tramite Sid (Sistema di interscambio dati) utilizzando il software di controllo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento estende quindi le categorie di soggetti obbligati alla comunicazione, includendo i prestatori di servizi in valuta virtuale e di portafoglio digitale, e definisce le informazioni da inviare.
Infine, l’Agenzia precisa che per le regole del monitoraggio fiscale si adottano le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione già in uso per la conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto al riciclaggio e al terrorismo (Dlgs n. 231/2007).4o