Quale trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette per l’atto di trasferimento di un bene immobile compiuto a titolo gratuito dalla mandataria al mandante?
A presentare istanza di interpello è un notaio. Secondo quanto rappresentato nell’istanza, con un contratto del 2010 è stato conferito un mandato gratuito senza rappresentanza in virtù del quale la mandataria, per conto del mandante, ha acquisito la piena proprietà di un immobile. Il mandante ha assunto l’obbligo di fornire alla mandataria tutti i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e, quindi, in particolare, le somme per il pagamento del prezzo previsto nell’atto di compravendita e per tasse, imposte e spese connesse all’atto stesso. La mandataria, a sua volta, ha assunto l’obbligo di ritrasferire l’immobile acquistato al mandante a sua semplice richiesta e di amministrarlo fino al momento del trasferimento. E’ stato, quindi, posto in essere l’atto di compravendita ricevuto dal notaio istante.
Ora, il mandante ha chiesto alla mandataria di trasferirgli la proprietà del bene immobile e la mandataria si è resa disponibile ad effettuare tale trasferimento che avverrà senza il pagamento di alcun corrispettivo da parte del mandante. Si tratterà di un atto a titolo gratuito, ma che non sarà connotato da spirito di liberalità, come nelle donazioni, in quanto troverà la propria causa nell’adempimento del mandato senza rappresentanza stipulato in precedenza.
Quale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette applicare a tale atto di trasferimento in favore del mandante?
Secondo quanto evidenziato nel parere dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella Risposta n. 347 del 27 giugno 2022, con la reintroduzione delle imposte di successione e donazione, sono stati equiparati dal punto di vista fiscale gli atti a titolo gratuito diversi dalle donazioni agli atti compiuti a titolo di donazione, con spirito di liberalità.
Nel caso specifico rappresentato nell’istanza di interpello, l’atto di trasferimento dell’immobile a titolo gratuito in favore del mandante assume rilevanza fiscale in quanto produce effetti reali. In virtù di quanto disposto all’articolo 1 del Testo Unico delle disposizioni riguardanti l’imposta sulle successioni e donazioni, infatti, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.
Questa regola trova applicazione a prescindere dalla circostanza che tra la cedente ed il cessionario sussista un rapporto di mandato senza rappresentanza. Quindi, il trasferimento dell’immobile, effettuato senza versamento di alcun corrispettivo, dalla sfera giuridica della mandataria alla sfera giuridica del mandante dovrà essere assoggettato alla disciplina ordinaria dell’imposta sulle successioni e donazioni, con applicazione dell’aliquota nella misura dell’8 %.
Saranno, inoltre, dovute, per le stesse motivazioni, le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale del 2 e dell’1 %.