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21 Maggio 2021

Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni.

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Con la Circolare n. 5 del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni” del marzo del 2021.

In particolare, ricordiamo che il Decreto “Sostegni” ha previsto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolati di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio italiano, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Le modalità di attuazione relative al riconoscimento di questo contributo a fondo perduto sono state definite in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021.

Si tratta di un’agevolazione che in parte riprende le caratteristiche dei contributi a fondo perduto erogati in precedenza dall’Agenzia delle Entrate ai soggetti colpiti dall’emergenza Coronavirus, come il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Ristori” dell’ottobre del 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni” può essere presentata entro il 28 maggio 2021.

Il primo paragrafo della Circolare è dedicato all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione. Vengono forniti chiarimenti specifici riguardo alle imprese in liquidazione volontaria, ai promotori finanziari, alle società che hanno acquisito lo status di società di partecipazione nel corso del 2020.

Il secondo paragrafo della Circolare riguarda, invece, i chiarimenti in materia di requisiti di accesso al contributo. In particolare, il contributo a fondo perduto in questione spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. La novità più rilevante rispetto alle misure adottate in precedenza è rappresentata proprio dal passaggio alla nozione di “ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi“. Per determinarlo, occorre dividere l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni (2019 e 2020) per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno. Come per le precedenti misure, i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 possono non tener conto di questo requisito della riduzione del fatturato. Non si fa riferimento, invece, ai soggetti che avevano il loro domicilio fiscale o la loro sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi per i quali lo stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dell’emergenza Coronavirus. Per le precedenti agevolazioni, non era richiesta la verifica della riduzione del fatturato. Ora, non è prevista un’analoga disposizione.

Altro aspetto preso in esame nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate è la rilevanza dei contributi a fondo perduto eventualmente percepiti in precedenza ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni”. La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, in considerazione del carattere di eccezionalità di queste misure, deve ritenersi che il contributo a fondo perduto introdotto con il Decreto “Sostegni”, così come le agevolazioni dello stesso tipo previgenti, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi e non si considerano ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio. L’esclusione dai parametri di calcolo è applicabile anche a tutte le ulteriori agevolazioni che sono state previste al fine di contrastare l’emergenza Coronavirus, come il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ed il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il terzo paragrafo della Circolare è dedicato alle questioni riguardanti il calcolo della riduzione del fatturato medio mensile degli anni 2019 e 2020, con alcuni chiarimenti specifici per i soggetti che fruiscono del regime forfetario, per i soggetti che fruiscono del regime di Iva per cassa, per le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, per i contributi integrativi destinati alle Casse di previdenza private, per le indennità di maternità, per le operazioni di assegnazione o di estromissione ai soci di immobili, per le somme incassate a seguito della cessione di terreni ed annessi fabbricati rurali, per le operazioni realizzate da agenzie di viaggi e tour operator.

Altre precisazioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate, nel quarto paragrafo della Circolare, riguardo alle modalità di calcolo del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni”. In questo ambito chiarimenti specifici sono stati previsti in riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche ed ai distributori di carburante.

L’ultimo paragrafo della Circolare è, infine, dedicato ad altri quesiti in tema di contributo a fondo perduto, ad esempio riguardo alla rilevanza di tale contributo ai fini della determinazione della soglia dei 65.000 Euro dei ricavi o compensi percepiti ai fini della permanenza nel regime forfetario.

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