L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’applicazione dell’imposta di registro alla proroga della durata delle concessioni demaniali marittime disposta dai recenti interventi normativi.
L’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate che la proroga della durata delle concessioni demaniali marittime prevista dal Decreto “Rilancio” del 2020 ha già comportato la corresponsione dell’imposta di registro riferita alla maggiore durata della concessione demaniale, anche in attuazione della risposta ad una precedente istanza di interpello. L’istante ha, però, altresì, rappresentato che il Decreto Legge n. 146 del 2021 (cosiddetto “Decreto fiscale” del 2021) ha prorogato di altri dodici mesi (rispetto ai 12 mesi iniziali) la durata delle concessioni demaniali marittime. In virtù di questa proroga ulteriore, dovrà essere versata nuovamente l’imposta di registro?
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 192 del 14 aprile 2022, ha ricordato la normativa in materia e, in particolare, l’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell’Imposta di registro che prevede il pagamento dell’imposta di registro per le concessioni su beni demaniali nella misura del 2 %, applicata sull’ammontare del canone complessivamente pattuito per l’intera durata della concessione.
In caso di proroga delle concessioni disposta per legge, la norma di riferimento diviene l’articolo 36, comma 3, del Testo Unico dell’Imposta di registro secondo la quale, per i contratti con proroga tacita l’imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo. Il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro 20 giorni all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.
Con riferimento alla situazione descritta nell’istanza di interpello, la modifica del termine di validità delle concessioni demaniali a 24 mesi è entrata in vigore il 21 dicembre 2021, con conseguente proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle concessioni in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 34 del 2020.
L’ulteriore proroga disposta per legge delle concessioni demaniali comporta, così come accaduto per la prima proroga di 12 mesi, il verificarsi di un evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta che deve essere denunciato entro 20 giorni dalla data in cui ha effetto la proroga.
Sulla base di tale denuncia, l’ufficio provvederà a liquidare la relativa imposta di registro nella misura del 2 %, calcolata sul canone pattuito per tutta la durata della proroga di ulteriori 12 mesi.