La vendita di un marchio d’impresa durante un accordo di concordato è soggetta alla tassazione dell’IRAP secondo le norme comuni. Questa è l’opinione dell’Agenzia delle Entrate, come espressa nella sua risposta numero 27 del 31 gennaio 2024, fornita a una società coinvolta in un concordato preventivo di liquidazione.
Caso specifico della vendita del marchio d’impresa
Nel contesto della procedura concordataria, il liquidatore giudiziale ha venduto un marchio d’impresa posseduto dalla società, generando una considerevole plusvalenza rispetto al valore registrato nei registri contabili. La società ha domandato se questa plusvalenza debba essere considerata nel calcolo della base imponibile dell’IRAP, nonostante non influenzi la base imponibile dell’IRES.
L’Agenzia ha spiegato che, secondo la legislazione attuale, la vendita di beni durante un concordato preventivo non genera plusvalenze o minusvalenze ai fini dell’IRES. Tuttavia, per l’IRAP, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, come i marchi d’impresa, sono rilevanti se registrate correttamente nei libri contabili.
La base imponibile dell’IRAP è calcolata considerando la differenza tra il valore e i costi della produzione, escludendo certi elementi straordinari come le plusvalenze su cessioni d’azienda.
In conclusione, l’Agenzia conferma che la plusvalenza derivante dalla cessione del marchio d’impresa durante il concordato preventivo è rilevante per l’IRAP se correttamente classificata contabilmente.