NULL
Altre Novità
27 Marzo 2015

Versamento del contributo addizionale Cassa integrazione guadagni a seguito dell’attività di recupero: modificate le modalità di compilazione del modello F24

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 31 del 23 marzo 2015, è intervenuta nuovamente riguardo all’utilizzo della causale contributo prevista per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale della Cassa integrazione guadagni, a seguito dell’attività di recupero.

La causale in questione era stata già istituita con la Risoluzione n. 24 del 4 marzo 2015. Si tratta della causale “RCAD”.

L’Inps ha, però, richiesto successivamente la modifica delle modalità di compilazione del modello F24 indicate nella Risoluzione suddetta.

L’Agenzia delle Entrate, confermando le altre istruzioni previste in sede di istituzione della causale, ha ora stabilito che nel modello F24 devono essere indicati: nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale; nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo dei contributi oggetto di recupero (composto da 14 caratteri), risultante dalla comunicazione inviata dall’Inps; nel campo “periodo di riferimento”, nelle colonne “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, l’inizio e la fine del periodo al quale si riferiscono i contributi oggetto di recupero, come risultanti dalla comunicazione inviata dall’Inps.

Quanto previsto nella Risoluzione del 23 marzo avrà efficacia a partire dal 25 marzo 2015.

Articoli correlati
20 Dicembre 2024
Start-up e PMI innovative: nuova legge su mercato e concorrenza

Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge...

20 Dicembre 2024
SRL o SRLS: come funziona e quale scegliere?

In un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza economica, gli aspiranti...

20 Dicembre 2024
Pace contributiva 2024-2025: quali sono le condizioni necessarie?

La pace contributiva permette ai lavoratori privi di anzianità contributiva fino...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto