L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alle misure adottate per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (Decreto Legge n. 157 del 2021, anche detto “Decreto anti-frodi”). In particolare, il provvedimento da poco adottato è volto a rafforzare le misure di controllo della fruizione dei crediti d’imposta e della detrazioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che con il “Decreto anti-frodi” sono stati introdotti nuovi obblighi riguardanti l’apposizione del visto di conformità in relazione ai dati della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per beneficiare delle detrazioni fiscali e l’asseverazione relativa alla valutazione di congruità dei costi, sia in riferimento al Superbonus, sia per i bonus diversi dal Superbonus.
Riguardo al Superbonus, il visto di conformità diviene obbligatorio anche nel caso in cui sia fruito dal beneficiario in dichiarazione dei redditi. Prima il visto di conformità era richiesto soltanto in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. L’obbligo, secondo la normativa attualmente vigente, è escluso soltanto nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso la dichiarazione precompilata, oppure quando sia presentata tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Il visto di conformità riguarda soltanto i dati della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente dovrà conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, che dovrà essere acquisito entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, insieme ai documenti giustificativi delle spese ed alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è comunque tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione dei redditi nei casi previsti dalla legge. Il visto di conformità sull’intera dichiarazione, in questi casi, assorbe il nuovo obbligo introdotto con il Decreto anti-frodi.
Rientrano tra le spese detraibili con il Superbonus anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, anche nel caso in cui il contribuente usufruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
Riguardo all’ambito temporale di applicazione del nuovo obbligo di apposizione del visto di conformità, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo riguarda le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, con riferimento alle fatture emesse ed ai relativi pagamenti intervenuti dal 12 novembre 2021. Il presupposto per l’applicazione dell’agevolazione si realizza, infatti, nel momento in cui è sostenuta la spesa che dà diritto alla detrazione fiscale (criterio di cassa).
Non sarà richiesto, quindi, il visto di conformità per le spese del 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020, anche se presentata successivamente alla data dell’11 novembre 2021.
Anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, ai quali si applica generalmente il criterio di competenza, l’obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione con riferimento alle fatture emesse dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.
Il nuovo Decreto anti-crisi ha introdotto modifiche anche alla disciplina relativa all’attestazione della congruità delle spese sostenute. Per stabilire la congruità delle spese asseverate dal tecnico abilitato occorre ora fare riferimento ai prezzari individuati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 ed anche ai valori massimi stabiliti, per alcune categorie di beni, da un Decreto che dovrà essere emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, fino a quando non verrà adottato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica, per l’asseverazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nell’ambito di applicazione del Superbonus dovrà continuare ad essere applicato il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020. Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, che rientrano nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni, ai listini ufficiali o ai listini della locali Camera di Commercio o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Il Decreto anti-frodi ha introdotto alcune modifiche anche per quanto riguarda i bonus diversi dal Superbonus. Per essi è ora previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese qualora il beneficiario opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Invece, quando il beneficiario usufruisce direttamente di questi bonus in dichiarazione dei redditi, il visto di conformità non è necessario.
L’attestazione della congruità delle spese, qualora sia richiesta per il rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020 per gli interventi di riqualificazione energetica, è comunque necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione, in quanto contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato deve rilasciare.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, previsto dalle nuove norme per i bonus diversi dal Superbonus, trova applicazione alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 12 novembre 2021, ossia dalla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi.
Il nuovo Decreto anti-frodi ha, infine, introdotto delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e di rafforzamento dei controlli preventivi. L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di tali comunicazioni. La sospensione riguarda quelle comunicazioni per le quali vi siano dei profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle Entrate ai fini del relativo controllo preventivo.
Tali profili di rischio sono individuati utilizzando dei criteri diversi a seconda della tipologia di crediti ceduti e si riferiscono alla coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; ai dati riguardanti i crediti oggetto di cessione ed i soggetti che intervengono nelle operazioni collegate a tali crediti, tenendo conto delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; alle cessioni analoghe effettuate in precedenza dagli stessi soggetti indicati nelle comunicazioni.
Se i profili di rischio risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata. Se, invece, i profili di rischio non risultano confermati o se decorre il periodo di sospensione della comunicazione senza che i rischi risultino essere confermati, la comunicazione produce regolarmente i suoi effetti. Il termine di utilizzo del credito viene prorogato per un periodo pari a quello della sospensione degli effetti della comunicazione, se a seguito dei controlli i rischi non risultano confermati.