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9 Marzo 2018

Zona Franca Urbana del Centro Italia: al via le istanze di accesso alle agevolazioni

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Con la Circolare n. 144220 del 5 marzo 2018, la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito diversi chiarimenti in merito alle modalità ed ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni per le imprese ed i titolari di reddito autonomo della Zona Franca Urbana istituita nelle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016, alla luce delle novità introdotte con la Legge di Bilancio per il 2018.

Nella prima parte della Circolare, è precisato che le agevolazioni che possono essere concesse sono le esenzioni fiscali e contributive previste dalla Manovra Correttiva del 2017 e disciplinate all’articolo 1, comma 745, della Legge di Bilancio per il 2018. Si tratta, in particolare, delle seguenti agevolazioni:

  • l’esenzione dalle imposte sui redditi;
  • l’esenzione dall’Irap;
  • l’esenzione dall’Imu;
  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Tali agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per gli anni 2017 e 2018.

Inoltre, possono beneficiare di tali agevolazioni:

  • le imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive;
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Sono esclusi coloro che hanno già beneficiato in precedenza delle medesimi agevolazioni.

Riguardo ai requisiti richiesti per accedere alle agevolazioni, nella Circolare è precisato che:

  • le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 28 febbraio 2016;
  • i titolari di reddito autonomo devono aver presentato, alla data del 28 febbraio 2016, la dichiarazione di inizio attività;
  • i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni devono svolgere l’attività nella sede o nell’unità locale situata nei Comuni colpiti dal sisma, indicati in un elenco allegato alla Circolare;
  • i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali;
  • le imprese ed i titolari di reddito autonomo devono aver subito una riduzione del fatturato (ammontare complessivo dei ricavi indicato in dichiarazione dei redditi) almeno pari al 25 % nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (1° novembre 2015 – 28 febbraio 2016).

Le agevolazioni, inoltre, sono ammesse per tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura.

La seconda parte della Circolare riguarda le agevolazioni contributive anch’esse previste dalla Manovra Correttiva del 2017 e disciplinate all’articolo 1, comma 746, della Legge di Bilancio per il 2018. Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica.

Anche tali agevolazioni sono concedibili esclusivamente per gli anni 2017 e 2018.

Possono beneficiare di tali agevolazioni i titolari di imprese familiari o di imprese individuali situate nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 a condizione che non abbiano già ottenuto in precedenza le medesime agevolazioni o che intendano integrare le agevolazioni già ottenute alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2018.

I requisiti che devono essere rispettati per accedere a tali agevolazioni contributive sono:

  • le imprese familiari o individuali devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 31 dicembre 2015;
  • i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni devono svolgere l’attività nella sede o nell’unità locale situata nei Comuni colpiti dal sisma. L’elenco di tali Comuni è riportato in un allegato alla Circolare;
  • i soggetti che intendono beneficiare delle agevolazioni devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali;
  • le imprese familiari o individuali, per accedere alle agevolazioni, devono aver subito una riduzione del fatturato (ammontare complessivo dei ricavi indicato in dichiarazione dei redditi) almeno pari al 25 % nel periodo compreso tra il 1° settembre 2016 ed il 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015.

Sono agevolabili tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Inoltre, ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino ad un limite massimo di 200.000 Euro, oppure, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, nel limite massimo di 100.000 Euro, oppure ancora, in caso di soggetti attivi nel settore agricolo, nel limite massimo di 15.000 Euro.

Il rispetto dei limiti di aiuto ammissibili deve essere valutato tenendo conto anche delle relazioni che intercorrono tra il soggetto che richiede l’accesso alle agevolazioni ed altre imprese e che fanno sì che si possa parlare di “impresa unica”. Nell’istanza presentata per beneficiare delle agevolazioni in questione, quindi, il richiedente dovrà indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute in termini di “impresa unica” nel periodo temporale di riferimento.

Le istanze per l’accesso alle agevolazioni devono essere presentate per via telematica sulla base dei modelli allegati alla Circolare. In particolare, devono essere firmate digitalmente e devono essere trasmesse tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “ZFU sisma Centro Italia” del sito internet del Ministero. L’accesso a tale procedura informatica è consentito ai soggetti rappresentanti legali delle imprese ed ai lavoratori autonomi o ad altri soggetti da loro delegati del potere di rappresentanza per la presentazione dell’istanza.

Quanto ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, le istanze indicate all’articolo 1, comma 745, della Legge di Bilancio per il 2018 possono essere presentate dalle ore 10.00 del 12 marzo 2018 fino alle ore 12.00 del 27 marzo 2018, mentre le istanze indicate all’articolo 1, comma 746, della Legge di Bilancio per il 2018 possono essere presentate dalle ore 10.00 del 4 aprile 2018 alle ore 12.00 del 20 aprile 2018.

Nella Circolare, è precisato che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina vantaggi o penalizzazioni riguardo al trattamento delle medesime istanze. Le istanze che pervengono fuori dai termini, così come le istanze redatte o inviate secondo modalità difformi rispetto a quelle indicate nella Circolare, non verranno prese in considerazione.

Gli importi delle agevolazioni spettanti saranno determinati con un Provvedimento del Ministero pubblicato anche sul sito internet istituzionale del Ministero.

Quanto alle modalità di fruizione delle agevolazioni, esse sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini che verranno definiti in un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima.

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