Titolo: Albania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Articolo 15 Lavoro subordinato
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti dei presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.