Titolo: Albania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Articolo 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro di cinema, della radio o della televisione ovvero in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono esercitate.
2. I redditi percepiti da artisti dello spettacolo o da sportivi residenti di uno Stato contraente non sono imponibili nell’altro altro Stato contraente nel quale tali attività: sono svolte, qualora le stesse siano esercitate nel quadro, di un soggiorno finanziato essenzialmente da uno o da entrambi gli Stati contraenti, o da loro suddivisioni politiche o amministrative o pubbliche istituzioni.
3. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali svolte da un’artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità siano corrisposti non a questo sportivo o artista direttamente, ma ad un’altra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello Stato contraente in cui le attività dell’artista o dello sportivo sono esercitate.