Titolo: Albania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Articolo 20 Professori insegnanti e ricercatori
1. Le remunerazioni che un professore, un insegnante o un ricercatore il quale e, o era immediatamente prima di recarsi in un Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorni temporaneamente nel primo Stato, per un periodo non superiore a due anni, allo scopo di insegnare o di, effettuare ricerche scientifiche presso una università collegio, scuola od altro analogo istituto d’insegnamento, riceve per tale insegnamento o ricerca, sono esenti da imposta in detto Stato, a condizione che tali remunerazioni siano assoggettate ad imposta nell’altro Stato contraente.
2. La disposizione del presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa è condotta principalmente nell’interesse privato di una o più persone