Titolo: Albania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Articolo 21 Studenti, apprendisti e tirocinanti
1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale è o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni al solo scopo di compiervi i suoi studi e di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d’istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. 2. I redditi che uno studente, un apprendista o un tirocinante riceve in corrispettivo di attività, svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non sono imponibili in detto Stato, per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalità, purché, i redditi stessi non eccedano quanto necessario ai fini del suo mantenimento, della sua istruzione o della sua formazione.