Titolo: Albania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Articolo 22 Altri redditi
1. Gli elementi ai reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, non espressamente menzionati, negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili di cui al paragrafo 2 dell’Articolo 6, qualora il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
3. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.