Titolo: Albania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Articolo 23 Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e, situato nell’altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone, nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, è, imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale utilizzati nel traffico internazionale, come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e imponibile soltanto in detto Stato.