Titolo: Albania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Articolo 30 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a …………………. non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno, con riferimento ai redditi realizzati o al capitale posseduto, a decorrere dal, o successivamente al, 1ø gennaio dell’anno solare, successivo a quello nel quale la presente Convenzione entra in vigore. Le disposizioni dell’articolo 27 (Scambio di informazioni) si applicheranno a decorrere da e successivamente alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.