Titolo: Albania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Articolo 31 Denuncia
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell’entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi con riferimento ai redditi realizzati o al capitale posseduto a decorrere dal, o successivamente al, 1ø gennaio dell’anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia. In Fede Di Che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a TIRANA, il 12-12-1994, in duplice esemplare, nelle lingue albanese, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese.