Titolo: Albania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Articolo 5 Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata per l’impresa ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’ impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si applichi il paragrafo 5 è considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se:
a) dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa;
b) dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di eseguire commissioni in relazione a merci situate in detto Stato che appartengano all’impresa. 5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisca di per se motivo sufficiente per fare considerare una qualsiasi delle dette società come stabile organizzazione dell’altra.