Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 2. Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché, le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono, in particolare: a) per quanto concerne la Repubblica italiana: 1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l’imposta locale sui redditi ancorché, riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”). b) per quanto concerne la Repubblica Popolare di Bulgaria: 1) l’imposta sul reddito totale; 2) l’imposta sui celibi, sui vedovi, i divorziati e le coppie senza figli; 3) l’imposta sugli utili; 4) l’imposta sui fabbricati; (qui di seguito indicate quali “imposta bulgara”).
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.