Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 3. Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di l del mare territoriale dell’Italia le quali, conformemente al diritto internazionale consuetudinario e alle leggi italiane concernenti l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali i diritti sovrani italiani relativi a tali zone, al fondo marino e al suo sottosuolo nonché, alle loro risorse naturali possono essere esercitati;
b) il termine “Bulgaria” designa la Repubblica Popolare di Bulgaria e, quando è utilizzato in senso geografico, designa il territorio sul quale la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani, nonché, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva sulle quali la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani conformemente al diritto internazionale;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, secondo il contesto, la Repubblica italiana o la Repubblica Popolare di Bulgaria;
d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le persone giuridiche – ivi comprese le società – ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
g) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
h) l’espressione “autorità competente” designa: 1) in Italia: il Ministero delle Finanze. 2) in Bulgaria: il Ministero delle Finanze.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.