NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Bulgaria

Scarica il pdf

Titolo: Bulgaria

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 3. Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di l del mare territoriale dell’Italia le quali, conformemente al diritto internazionale consuetudinario e alle leggi italiane concernenti l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali i diritti sovrani italiani relativi a tali zone, al fondo marino e al suo sottosuolo nonché, alle loro risorse naturali possono essere esercitati;
b) il termine “Bulgaria” designa la Repubblica Popolare di Bulgaria e, quando è utilizzato in senso geografico, designa il territorio sul quale la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani, nonché, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva sulle quali la Bulgaria esercita i suoi diritti sovrani conformemente al diritto internazionale;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, secondo il contesto, la Repubblica italiana o la Repubblica Popolare di Bulgaria;
d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le persone giuridiche – ivi comprese le società – ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
g) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
h) l’espressione “autorità competente” designa: 1) in Italia: il Ministero delle Finanze. 2) in Bulgaria: il Ministero delle Finanze.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articoli correlati
28 Marzo 2025
Bonus mobili ed elettrodomestici: cos’è?

Il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione per l’acquisto dei mobili...

28 Marzo 2025
Valutazione fiscale delle criptoattività: nessun impatto sul reddito d’impresa

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una norma che esclude la rilevanza fiscale delle...

28 Marzo 2025
Benefit e tassazione: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 77 del 20 marzo 2025, ha ribadito che i...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto