Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 5. Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati .
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché, da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonché, ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.