Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 7. Trasporto internazionale
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili e di veicoli stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa .
2. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.