NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Bulgaria

Scarica il pdf

Titolo: Bulgaria

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 9. Interessi  
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati da un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se detto residente ne è l’effettivo beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché, ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dagli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

Articoli correlati
22 Novembre 2024
Anc : i servizi forniti e le posizioni su CPB e riforma fiscale

Abbiamo incontrato il Dott. Cuchel, presidente dell'Anc, Associazione nazionale...

22 Novembre 2024
Indennità per congedo di maternità e paternità

Il congedo di maternità, il congedo di paternità alternativo e il congedo di...

22 Novembre 2024
Transazione: gli aspetti civilistici e fiscali

Il Codice civile disciplina la transazione definendola come un accordo tra le parti...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto