Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 11. Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all’articolo 5 situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili provenienti dall’alienazione di navi, aeromobili o veicoli stradali utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi all’esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.