NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Bulgaria

Scarica il pdf

Titolo: Bulgaria

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 12. Professioni autonome
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente, di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché, le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articoli correlati
11 Aprile 2025
Transizione 5.0: novità Legge di Bilancio 2025, nuove aliquote e semplificazioni

La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta in tema di Transizione 5.0 andando a...

11 Aprile 2025
Due edifici, un unico accesso: la detrazione è doppia

Nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione per l’abbattimento...

11 Aprile 2025
Plusvalenze esenti: costi indeducibili per realizzarle

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 90 del 7 aprile 2025 Il...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto