Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 15. Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 12 e 13, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio e della televisione o in qualità di musicista, nonché, di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi delle attività che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercitano personalmente in tale qualità, sono attribuiti ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nonostante le disposizioni degli articoli 6, 12 e 13 nello Stato contraente in cui le attività dell’artista o dello sportivo sono svolte.
3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 i redditi che un’artista dello spettacolo, residente in uno Stato contraente, ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente in tale qualità, sono imponibili soltanto nel primo Stato se le attività svolte nell’altro Stato sono finanziate in gran parte con fondi pubblici del primo Stato, o se dette attività sono svolte nell’altro Stato nell’ambito di un programma ufficiale di scambi culturali fra i due Stati.