Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 16. Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.