Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 18. Professori
Le remunerazioni che un professore o un altro membro del personale insegnante il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che è inviato ovvero invitato nel primo Stato al solo scopo di insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, non sono imponibili nel primo Stato.