Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 19. Studenti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente in uno Stato contraente e che è inviato nell’altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato, o sono percepite in remunerazioni di attività svolta in questo altro Stato nei limiti di un reddito adeguato che gli permetta di compiere i suoi studi o di completare la sua formazione professionale.