Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 21. Patrimonio
Il patrimonio costituito da beni immobili di cui all’articolo 5, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobili e veicoli stradali utilizzati in un traffico internazionale nonché, da beni mobili destinati all’esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.