Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 22. Metodo per evitare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in conformità delle disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto riguarda la Bulgaria: a) se un residente della Bulgaria possiede redditi o un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Bulgaria esenta da imposte tali redditi o detto patrimonio; b) se un residente della Bulgaria riceve dividendi o canoni che, conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 10, sono imponibili in Italia, la Bulgaria accorda, sull’ammontare dell’imposta che essa preleva sui redditi di detto residente, una deduzione di ammontare pari all’imposta pagata in Italia su tali dividendi o canoni. Tuttavia, tale deduzione non può eccedere la frazione di imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai predetti dividendi o canoni provenienti dall’Italia. c) Quando, in conformità ad una qualsiasi disposizione della Convenzione, i redditi o il patrimonio posseduti da un residente della Bulgaria sono esenti da imposte in Bulgaria, la Bulgaria può comunque tener conto dei redditi o del patrimonio esentati ai fini del calcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente.
3. Per quanto riguarda l’Italia: Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Bulgaria, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Bulgaria, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Se una società residente dell’Italia percepisce redditi per effetto della sua partecipazione in una “società mista” costituita conformemente al decreto n. 535/80 dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria, si considera – ai fini dell’applicazione del precedente paragrafo 3 – che l’imposta pagata in Bulgaria su detti redditi è pari al 36 per cento.