Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 24. Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione .
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.