Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 26. Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di una missione diplomatica o di un ufficio consolare in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.