Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 28. Entrata in vigore
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione; b) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio dei periodi d’imposta che iniziano a decorrere dal 1ø gennaio dell’anno successivo a quello d’entrata in vigore della Convenzione .