Titolo: Bulgaria
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 29. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua entrata in vigore. In questo caso la Convenzione cesserà di applicarsi: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi messi in pagamento a decorrere dal 1ø gennaio dell’anno successivo a quello di denuncia; b) alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio di periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di denuncia. Fatta a Sofia, il 21 settembre 1988, in duplice esemplare, in lingua italiana, bulgara e francese, prevalendo quest’ultima in caso di contestazione.